il credito e il pignoramento
Quando si contrae un debito con una banca si è ovviamente obbligati per contratto ad effettuare il rimborso di quel debito nelle modalità decise al momento della stesura del contratto stesso. In caso di ritardo o di mancato pagamento le banche hanno vari mezzi per poter riprendere i soldi che non sono arrivati. Uno di questi mezzi è il pignoramento ossia l'espropriazione forzata di beni materiali in possesso del contraente.
Il pignoramento consta fondamentalmente di due fasi
- ingiunzione
- pignoramento vero e proprio
L'ingiunzione è il momento in cui l'ufficiale giudiziario offre al contraente una possibilità di pagamento. L'ufficiale giudiziario mostra infatti al contraente un documento in cui viene espressa la necessità di effettuare il pignoramento a meno che non si decida di pagare una somma pari all'importo del debito contratto più eventuali altre spese o interessi. La somma può essere pagata con soldi in contanti direttamente all'ufficiale giudiziario.
Nel caso in cui il pagamento non venga effettuato i beni in possesso del contraente possono essere sottratti ad esso e diventare possesso della banca. Avviene quindi una ricerca dei beni pignorabili nell'abitazione del contraente che viene effettuata dall'ufficiale stesso solitamente con l'aiuto di pubblici ufficiali.
Non tutti i beni però sono pignorabili. In particolar modo non sono pignorabili
- i beni che hanno un valore morale come ad esempio la fede nuziale oppure gli oggetti votivi
- i beni che sono necessari al normale svolgimento della vita di un individuo come i mobili di prima necessità quali ad esempio il letto e alcuni elettrodomestici come ad esempio il frigorifero
Gli strumenti necessari allo svolgimento della propria professione invece sono pignorabili ma solo fino ad un quinto del loro valore.
Il pignoramento parte solitamente dai beni che possono dare una liquidità immediata per arrivare però anche a tutti gli altri beni. E' possibile pignorare anche l'abitazione stessa. Possono essere pignorati anche beni presenti in altre abitazione del contraente.
Ovviamente al momento del pignoramento l'ufficiale giudiziario deve redarre un documento in cui vengano esposti tutti i beni pignorati con tanto di fotografia, descrizione, stato del bene e valore stimato.
Il pignoramento
- non può essere effettuato nei giorni festivi
- può essere effettuato solo dalle ore 7.00 alle ore 21.00
Articoli Correlati